• Gara di appalto integrato, ove quindi si richiede il contributo partecipativo di un progettista.
  • Il progettista che si unisce alla impresa concorrente risulta però aver partecipato alla predisposizione a monte della progettazione della gara medesima.

Vi è incompatibilità?

Ovviamente, la questione deve, di volta in volta, essere verificata in concreto, appurandosi, cioè, se e in che modo il progettista abbia dato il suo previo contributo.

Sono, peraltro, diverse le pronunce giurisprudenziali che hanno dato evidenza di un indirizzo rigoroso.

In ragione dei principi generali (trasparenza, imparzialità, parità di trattamento), nonché in forza di quanto indicato dall’art. 90, comma 8, D.Lgs. 163/2006, si è, infatti, ritenuto sussistente il divieto di partecipazione ad una gara per l’esecuzione di appalti di lavori pubblici nei riguardi di chi ha avuto un (previo) incarico interessante la progettazione delle medesime opere da eseguirsi. Ciò allo scopo di evitare che un partecipante, per il fatto di aver preso parte alla progettazione a base di gara, possa godere di un indebito vantaggio sui concorrenti (l’applicazione “a tutto tondo” di tale precetto, comporta che non solo il progettista, ma anche i suoi dipendenti e collaboratori sono attinti dal divieto di cui trattasi).

Sicché, occorre certo prestare massima attenzione agli eventuali coinvolgimenti che il progettista ha avuto, in relazione alle opere da affidarsi, nei momenti precedenti alla indizione della gara stessa: allorquando, infatti, emerga che lo stesso era stato coinvolto negli atti previ e connessi alla gara, ciò comporta la esclusione del concorrente che ha inserito nella propria formazione un tale progettista.

Recentemente, ad es., la questione ha comportato l’esclusione da una gara di una Impresa che aveva individuato come proprio progettista incaricato una compagine di professionisti tra i quali un ex dirigente della stessa amministrazione appaltante, ingegnere, il quale aveva contribuito alla definizione degli atti progettuali di gara. La determinazione di esclusione della Amministrazione è stata confortata dalla pronuncia cautelare motivata sul punto tanto del TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20.6.2014, n. 287, che, poi, in sede di appello cautelare, del Cons. St., sez. V, 27.8.2014, n. 3838.

In termini anche: Cons. di Stato, sez. V, 26.1.2011, n. 550; sez. VI, 2.10.2007, n. 5087; Tar Lazio, Roma, sez. III, 13.10.2010, n. 33192.

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