L’inserimento del computo metrico estimativo nella busta contenente l’offerta tecnica viola il divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica e elementi dell’offerta economica?

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In una procedura intesa all’affidamento in gestione del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana, l’impresa che di poi sarebbe risultata aggiudicataria aveva inserito il computo metrico estimativo nella busta contenente l’offerta tecnica.

La seconda classificata, con ricorso dapprima al TAR e poi, in appello, al Consiglio di Stato, denunciava la violazione del divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed elementi dell’offerta economica, chiedendo dunque l’esclusione della impresa aggiudicataria.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la commissione giudicatrice non deve assolutamente conoscere l’offerta economica prima della valutazione della offerta tecnica (e, in tal senso, è noto infatti che l’offerta economica può essere aperta solo dopo che l’offerta tecnica sia stata compiutamente valutata dalla commissione, secondo quanto già disponeva l’art. 120, c. 2, DPR 207/2010 nonché l’Ad. Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 2011).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza indicata in calce, confermando la previa statuizione del TAR sul punto, ha però precisato che il principio di divieto di commistione sopra detto non deve intendersi in senso assoluto e formalistico.

Nel caso di specie, dunque, è stato ritenuto ammissibile l’inserimento nella offerta tecnica di singoli elementi economici – quali, ad esempio, i prezzi a base di gara o i prezzi di listini ufficiali – che si rendano necessari in base agli elementi qualitativi da fornire purché questi risultino “isolati” o “marginali” rispetto alla offerta economica e comunque non consentano in alcun modo di ricostruire la stessa prima che sia stata espressa una valutazione dell’offerta tecnica.

In definitiva, il Giudice ha ritenuto che l’inserimento del computo metrico estimativo nell’offerta tecnica non possa concretamente determinare una violazione del divieto di commistione suddetto, essendo l’offerta economica tarata su elementi diversi, nessuno dei quali, in particolare, ricavabile dal computo metrico estimativo.

Riferimento: Consiglio di Stato, sez. V, 11.06.2018, n. 3612

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