Se il concorrente in RTI indica le quote di esecuzione in modo errato, può essere invitato a sanare in corso di gara tale difetto?

* * *

In relazione ad una gara per l’affidamento di un contratto di appalto, il concorrente di poi risultato aggiudicatario, presentatosi come RTI, aveva indicato in termini errati la ripartizione (interna al RTI) delle quote di esecuzione: in particolare, la quota di una delle mandanti era superiore alla qualificazione posseduta dalla stessa.

Il TAR, con la sentenza sotto indicata, ha disatteso la contestazione del ricorrente al riguardo, in particolare avendo valorizzato il fatto che il RTI possedeva, nel suo complesso, la qualificazione adeguata ad assumere l’appalto.

È stato quindi affermato che non può disporsi l’esclusione di un concorrente ove sia stata erroneamente indicata la quota di esecuzione tra le imprese raggruppate, laddove la qualificazione necessaria sia posseduta dall’intero raggruppamento.

In tale situazione ha osservato il TAR, in particolare, deve consentirsi di recuperare e correggere il difetto in via di soccorso istruttorio.

L’interpretazione del TAR, dunque, comporta che l’istituto del soccorso istruttorio viene ad operare non solo in relazione a difetti del concorrente relativi alle dichiarazioni di scienza, ma anche in una situazione, quale quella appena descritta, di errore riferito invece a una dichiarazione di volontà (qual è quella che definisce la ripartizione delle prestazioni contrattuali tra i partecipanti ad un RTI).

Il TAR, con la sentenza in esame, ha dato atto che si tratta di un approccio probabilmente innovativo, ma ha sottolineato che: a) non si violerebbe la par condicio dei concorrenti, posto che il punto di partenza in considerazione (la qualificazione complessiva del RTI) è presente ; b) il difetto riguarderebbe solo la ripartizione interna delle quote di esecuzione; c) si rientrerebbe, dunque, in una violazione organizzativa, formale, cui non potrebbe conseguire la massima sanzione espulsiva; d) al contrario, il principio di massima partecipazione alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici conduce ad ammettere la partecipazione del RTI indicato, in quanto appunto il RTI è nel complesso qualificato.

Soluzione, questa, che pare sposarsi anche con le più recenti scelte legislative, intese a consentire – in modo esplicito e certo – modifiche interne al RTI, anche in corso di contratto.

Riferimento: TAR Toscana, sez. II, 17.7.2018, n. 1040

Rispondi