Può una SOA disconoscere la qualificazione e revocare la attestazione di una Impresa se i requisiti allegati dalla stessa risultano difettosi, pur essendo recuperabili in altro modo?

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Una SOA, dopo aver attestato una Impresa, viene redarguita da ANAC perché, in sede di verifica a campione, l’Autorità aveva rilevato il difetto del requisito della idonea direzione tecnica, in particolare non risultando adeguata la allegata esperienza quinquennale del direttore tecnico designato.

La SOA, a quel punto, procedeva immediatamente a revocare la attestazione, senza però aver prima attivato alcun contraddittorio con l’Impresa.

L’Impresa ha dunque promosso ricorso al TAR, trovando accoglimento delle proprie ragioni: il TAR capitolino, infatti, con la sentenza sotto precisata, ha dato conto che era mancato un doveroso previo passaggio procedimentale, da parte della SOA, in contraddittorio con l’Impresa e, dunque, era da ritenere illegittimo il ritiro della attestazione.

L’Impresa, poi, aveva anche dimostrato che, seppur il requisito tecnico indicato risultava mancante sotto il profilo accertato da ANAC, il medesimo requisito era tuttavia posseduto dall’Impresa, in ragione di altro utile riferimento, che pure la SOA avrebbe potuto e dovuto riscontrare: e, infatti, la idonea direzione tecnica era comunque posseduta perché il medesimo direttore tecnico designato aveva un titolo di studio utile e sufficiente (si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 87, comma 2, DPR 207/2010 il requisito della idonea direzione tecnica può essere alternativamente dimostrato con le indicate due modalità, per la qualificazione sino alla IV classifica).

Conclusivamente, il TAR ha accertato che il ritiro della attestazione non solo era illegittimo dal punto di vista procedimentale, ma esso non trovava alcuna ragione, perché il requisito contestato l’impresa lo aveva, ancorché attraverso una allegazione alternativa rispetto a quella considerata dalla SOA.

Riferimento: TAR Lazio, Roma, sez. III, 24.05.2018, n. 5808

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