• Qualificazione in sede di attestazione SOA: l’operatore economico presenta alla SOA, ai fini del rilascio della attestazione, un documento che viene riscontrato essere falso.
  • All’esito di apposito procedimento ex art. 40, comma 9-quater, D. Lgs. 163/206, l’Autorità di vigilanza (ANAC) ritiene imputabile all’operatore economico, a titolo di colpa grave, la produzione di tale falso.
  • La suddetta norma prevede la conseguente sanzione, fissa e non graduabile, di un anno di “stop” relativamente agli affidamenti e sub-affidamenti in ambito appalti pubblici (con relativa annotazione sul casellario).

È corretta la disposizione di legge che non gradua la sanzione in sede di attestazione SOA?

La giurisprudenza ha, in qualche rara occasione in cui la questione è stata sollevata, risposto affermativamente, mentre un recentissimo provvedimento dell’ANAC perviene alla soluzione opposta.

In particolare, secondo l’impostazione che asseconda la norma interna, la sanzione di un anno è la risposta che il legislatore ha ritenuto di fissare rispetto a comportamenti di notevole gravità atteso che la falsificazione in esame interviene nel momento di snodo fondamentale, quello della attestazione SOA, prodromico alla partecipazione delle gare di appalto di lavori (l’indicato art. 40, comma 9-quater, D. Lgs 163/2006, prevede che l’Autorità “dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno”).

Il legislatore ha deciso in questa evenienza, dunque, di non graduare la sanzione, a differenza di quel che invece è stato previsto nel caso di falso riscontrato in sede di gara d’appalto: ivi, infatti, la analoga sanzione della sospensione dagli affidamenti è prevista, ma nella misura di “fino ad un anno”, conseguentemente lasciando all’Autorità di settore di soppesare la gravità e, dunque, calibrare la sanzione caso per caso (tale versione, merita rammentare, è stata apportata dal legislatore solo poco tempo fa, con intervento correttivo sull’art. 38, comma 1-ter, D.Lgs. 163/06 operata dal D.L. 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.4.2012, n. 35, mentre, in precedenza, anche per tale fattispecie si prevedeva la misura fissa di un anno).

Tuttavia, come si anticipava in premessa, anche per la prima fattispecie, cioè quella della sanzione per il caso di falso in sede di attestazione, recentissimamente è stata la stessa Autorità di riferimento, nella nuova veste di ANAC (che ha preso luogo della AVCP) a “cambiare passo”, motivando in modo puntuale e preciso l’esigenza di conformare il proprio operato ai principi comunitari, laddove gli stessi impongono di proporzionare ogni sanzione alla effettiva gravità della mancanza: sicché, in termini assolutamente innovativi, l’ANAC ha ritenuto, in occasione di un procedimento sanzionatorio, che l’art. 40, comma 9-quater suddetto, nella parte in cui non ha previsto una graduazione della sanzione, non sia ammissibile e, quindi, in detta parte la disposizione di legge vada disapplicata.

Per l’effetto, nel caso sottoposto al proprio esame, l’ANAC, avendo considerato non massimamente gravi gli elementi di colpevolezza emersi in capo all’Impresa, ha ritenuto di disporre una più contenuta sanzione, rispetto a quella indicata dalla disposizione (di un anno, appunto), irrogando all’Impresa che aveva presentato un documento falso in sede di attestazione SOA, la sanzione della esclusione dalle gare di appalto per “solo” sei mesi (provvedimento ANAC del 2.9.2014, n. 26-S, in procedim. 10/950/2013).

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