• Dichiarazione di regolarità contributiva resa dal concorrente in gara.
  • Successiva verifica della S.A. e emersione, invece, di irregolarità contributiva.

È possibile sanare la situazione?

La questione, infatti, non è di rara frequenza e le ricadute possono essere assai perniciose.

Ove l’operatore economico, per le più diverse ragioni, manchi o ritardi nel pagamento di una o più delle rate dei contributi INPS/INAIL/Cassa edile, lo stesso risulterà inadempiente a partire dalla data della scadenza mancata e sino al satisfattivo pagamento del dovuto.

Ebbene, in caso risulti inadempiente, l’operatore non può aspirare, evidentemente, a veder emesso a proprio nome un DURC regolare; tuttavia, tale mero inadempimento non comporta nemmeno, in via immediata quanto meno, l’emissione di un DURC irregolare.

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, D.M. 24.10.2207, infatti, si prevede a beneficio dell’operatore economico, che lo stesso venga prima invitato a regolarizzare i pagamenti mancanti entro 15 giorni: ove il pagamento così intervenga, potrà quindi essere emesso un DURC regolare.

Tuttavia, tale opzione è stata ritenuta non percorribile nel caso di DURC da emettersi in ragione di richiesta di verifica da parte della S.A. in relazione alla dichiarazione sostitutiva resa in gara dall’operatore economico, e ciò facendo leva su quanto indicato dallo stesso D.M., in particolare, artt. 6, comma 3 e 8 comma 3 (in tal senso, ad es., Consiglio di Stato, Sez. V, 16.09.2011, n. 5194).

Secondo tale impostazione, allora, ove si riscontri un difetto dei pagamenti previdenziali di un operatore alla data di riferimento (quella in cui è stata resa la dichiarazione sostitutiva, che tendenzialmente è la data di scadenza della gara), dovrebbe essere emesso DURC irregolare, con conseguente esclusione dalla gara (e segnalazione per falsa dichiarazione).

Sennonché, più recentemente, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 69/2013 (cd. Decreto del Fare), si è ritenuto da più parti che l’invito a regolarizzare sia divenuto un passaggio procedimentale di carattere generale: ergo, anche in sede di riscontro di dichiarazioni rese in gara, ove emerga un difetto nei pagamenti, l’operatore economico deve essere invitato a regolarizzare.

In tal senso si è espresso, in particolare, il TAR Venezia: “Ora, l’art. 31, comma 8 del D.L. 21.6.2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 cit., invero, altera significativamente la precedente prospettiva imponendo agli enti interessati al rilascio del DURC un diverso procedimento che non si limiti a fotografare la situazione esistente al momento della richiesta, ma inviti l’interessato a regolarizzare, entro termini limitati, la sua posizione contributiva” (TAR Venezia, Sez. I, 4.08.2014, n. 1151, e, in termini ancora TAR Venezia 3.04.2014, n. 486).

Tuttavia, occorre sottolineare che tale avviso del TAR veneto, pur espressamente considerato dalle Amministrazioni responsabili in materia, non è stato ritenuto dirimente, e, pertanto, si è comunque indicato agli Istituti tenuti al rilascio del DURC di “continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione” (cfr. nota Ministero Lavoro, 19.08.2014 prot. 37/0014591/MA007.A001, cui si è conformato l’INPS, con messaggio della Direzione Centrale Entrate, 2.09.2014 n. 6756).

Si deve, dunque, avvisare del distonico indirizzo in argomento: più garantista, da parte di certa recentissima giurisprudenza; più rigoroso e severo, da parte delle Amministrazioni di riferimento.

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