Legge di gara in ambito appalto servizi: è ammissibile che la legge di gara individui criteri di valutazione dell’offerta che apprezzano requisiti soggettivi dei concorrenti?

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In una procedura intesa all’affidamento del servizio di revisione contabile del proprio bilancio, l’Ente appaltante definiva nella legge di gara, tra gli elementi di valutazione delle offerte, anche le “informazioni relative alla struttura organizzativa: max 10 punti”.
L’operatore economico risultato secondo in graduatoria, nell’impugnare l’aggiudicazione, contestava tale parametro: in particolare, parte ricorrente assumeva essere inammissibile apprezzare l’offerta tecnica facendo riferimento a profili soggettivi (posto che il criterio indicato attingeva a informazioni relative alla struttura organizzativa dei concorrenti come il numero dipendenti, le sedi nazionali ed i principali clienti).
Il TAR Lazio, proprio sotto questo profilo, accoglieva il ricorso.
In grado di appello, però, la detta sentenza veniva annullata e ribaltata.

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Il Consiglio di Stato, infatti, ha sottolineato che i profili soggettivi possono risultare utili e legittimi, laddove essi siano, come ritenuto nel caso di specie, strumentali ad una migliore valutazione dell’offerta.
E, difatti, il principio del divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione ed elementi oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta non può essere inteso in senso assoluto e drastico, ma deve essere calato nel concreto, consentendosi una valutazione che possa risultare utile a valorizzare l’offerta in ragione della prestazione richiesta.
Peraltro, il Consiglio di Stato, con la decisione in esame, ha dato enfasi all’apporto della nuova direttiva appalti del 26.2.2014, n. 24, che all’art. 67 comma 2 lett. b), inserisce fra i criteri di aggiudicazione proprio quello della “organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto” qualora questa possa avere una influenza significativa sul livello dell’esecuzione: in pratica, un criterio del tutto analogo a quello precisato nella legge di gara di cui alla fattispecie considerata.
Se ne ricava, dunque, che tra i criteri di valutazione dell’offerta possono ben rientrare anche elementi di carattere soggettivo, riferiti cioè all’operatore economico che concorre alla gara, laddove essi risultino significativi per apprezzare l’offerta.

Riferimento: Consiglio di Stato, sez. III, 21.11.2014 n. 5746.

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