• Certificazione di qualità pretesa dalla legge di gara a pena di esclusione.
  • Due operatori economici in RTI partecipano alla predetta gara.

È sufficiente che la certificazione di qualità sia posseduta dalla sola mandataria?

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Una gara d’appalto di servizi è stata aggiudicata dall’Amministrazione a un RTI, composto da due Imprese, una sola delle quali (la mandataria) in possesso della certificazione che la legge di gara esigeva in capo ai concorrenti (ISO 9001:2008 nel settore EA 33).

L’Amministrazione, invero, in un chiarimento reso in gara, aveva indicato che potesse esser sufficiente far valere la detta certificazione solo in capo ad una delle imprese costituenti il RTI. Ciò, però, a dispetto della legge di gara, che tale “flessibilità” non aveva esplicitato.

Il concorrente secondo in graduatoria, pertanto, ha impugnato l’aggiudicazione e, con essa, il chiarimento reso dalla Amministrazione.

Il TAR capitolino prima e il Consiglio di Stato poi hanno dato ragione al secondo in graduatoria.

Il principio sottolineato dal Giudice amministrativo è che la certificazione di qualità deve essere posseduta, a pena di esclusione, da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento (salvo diverse indicazioni della legge di gara).

È stato in particolare sottolineato che la certificazione di qualità è un documento diretto a garantire che l’impresa è in grado di svolgere la propria attività secondo un livello minimo di qualità, ed è dunque necessario assicurare che tutte le imprese partecipanti al raggruppamento siano in possesso di detto standard di qualità: altrimenti la prestazione finale rischierebbe di non rispondere alle caratteristiche statuite dalla legge di gara.

Riferimento: Consiglio di Stato, sez. III, 19.11.2014, n. 5696

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